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Venerdi, 21 Novembre 2025 ore
30-01-2021 19:48 Regione Calabria, scuole in presenza al 50%
Regione Calabria, scuole in presenza al 50%

IL PRESIDENTE FF DELLA REGIONE CALABRIA

ORDINA per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, dal 1° febbraio 2021 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74): 1. Ferma restando l’applicazione delle misure generali previste dal DPCM 14 gennaio 2021, cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del medesimo DPCM. 2. In fase di applicazione delle misure previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, limitano la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali. 3. È raccomandato alle Istituzioni di cui al punto 2, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda: - la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; - di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; - di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita. 4. Si dispone fino al 7 febbraio 2021 la proroga dei provvedimenti fissati nell’Ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2021, nella sola parte relativa al comune di San Luca (RC) e che cessano di avere efficacia, dalla data di adozione della presente Ordinanza, le misure supplementari adottate con la medesima Ordinanza nel comune di Casignana (RC) Contrada Palazzi. 5. Si dà atto che il Decreto 20 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ha prorogato al 30 aprile 2021 le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, che pertanto devono essere adottate con le modalità all’uopo previste. 6. Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19”, art. 4 comma 1, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020. 7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.. 9. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale. A seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno essere rimodulate. Restano vigenti le misure previste nell’Ordinanza n. 3/2021 nel comune di Arena (Frazione Piani di Arena) nella provincia di Vibo Valentia. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria, all’UPI, all’ANCI, ai Sindaci dei Comuni di San Luca, Casignana e Arena. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f. Spirlì

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